Oggi abbiamo ascoltato in commissione consiliare, i rappresentanti degli agricoltori e degli allevatori Valdostani.
L’argomento era il lupo.
Qui di seguito, trovate il testo all’esame della commissione.
Il lupo è un bellissimo animale, persino epico , ma la VdA, come ha messo in rilievo qualcuno, non è il parco Yellowstone con Yoghi e Bubu , con centinaia di migliaia di ha, a disposizione.
La nostra Valle, che non dimentichiamolo è montagna ed è popolata fino ad alte quote grazie agli sforzi compiuti da tanti agricoltori per generazioni e generazioni.
Il lupo fa ciò che è nella sua indole naturale, caccia !
A volte, le sue prede, sono anche animali al pascolo e di proprietà di qualcuno.
La convivenza la vedo davvero molto molto difficile.
Il fenomeno lupo sta assumendo dei contorni preoccupanti!
Il Consiglio regionale approvi in fretta, prima che sia troppo tardi, questo disegno di legge, che introduce misure di prevenzione e di intervento per controllare il fenomeno lupo.
Disegno di legge regionale n. 40
Misure di prevenzione e di intervento concernenti la specie lupo, ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
presentato dalla Giunta regionale
il 4 settembre 2019
Atti del Consiglio 2 Consiglio regionale della Valle d’Aosta XV Legislatura – Disegno di legge regionale n. 40
RELAZIONE
Il territorio della regione, nonostante la ridotta superficie, presenta un’elevata biodiversità dovuta alle grandi differenze di altitudine, esposizione e apporti idrici dei vari ambienti regionali che lo compongono: ghiacciai, laghi e praterie alpine, boschi, zone umide e aree steppiche interne. Ognuno di questi ambienti ospita flora e fauna caratteristiche e pregiate, che costituiscono spesso endemismi territoriali. Tale eccellente situazione ambientale rappresenta sicuramente un alto valore ecologico e, al tempo stesso, costituisce un forte richiamo turistico, sempre più di tipo naturalistico (a tal fine, si ricorda che nel territorio regionale sono presenti il Parco nazionale del Gran Paradiso e il Parco naturale del Mont Avic).
L’ambiente naturale valdostano è, però, anche frutto dell’opera dell’uomo che, nel non facile territorio alpino regionale, deve da sempre far convivere la tutela ambientale con lo sviluppo socio- economico. La gestione dei pascoli di montagna, tramite il sistema tradizionale della monticazione estiva in alpeggio, costituisce uno dei migliori esempi dell’utilizzo sostenibile del territorio, capace di conciliare la fruizione e la tutela di specie vegetali ed animali e dei loro ambienti.
Il favorevole contesto ambientale ha favorito negli ultimi anni, anche in Valle d’Aosta, il ritorno di specie una volta scomparse dal territorio regionale, tra cui il lupo. La presenza del lupo, se da un lato è indice positivo di aumento della biodiversità del territorio, dall’altro è causa dell’insorgenza di problematiche di relazione con l’uomo e con gli animali domestici, nei contesti a maggior presenza antropica, e di convivenza con l’allevamento tradizionale di montagna, mettendo in crisi il settore alpicolo regionale.
Il lupo è una specie tutelata dalla direttiva “Habitat” n. 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, recepita a livello statale con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), nonché da una serie di disposizioni contenute nella legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e, a livello regionale, dalla legge regionale 21 maggio 2007, n. 8 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d’Aosta derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Legge comunitaria 2007).
Il presente disegno di legge reca disposizioni analoghe a quelle contenute nelle leggi delle Province autonome di Trento (n. 9/2018) e Bolzano (n. 11/2018), che autorizzano il Presidente della Provincia ad adottare provvedimenti riguardanti il prelievo, la cattura e l’eventuale uccisione degli orsi e dei lupi, quando ricorrano le condizioni previste dalla normativa di derivazione europea in materia di conservazione degli habitat naturali, subordinatamente al parere preventivo dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Su tali leggi si è, peraltro, recentemente pronunciata la Corte costituzionale, che ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sulle leggi provinciali citate, giudicando che la disciplina provinciale contestata rientri nell’ambito delle competenze legislative statutariamente affidate alle due Province autonome, che coincidono con quelle statutariamente attribuite alla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.
Il presente disegno di legge si compone di tre articoli.
L’articolo 1 prevede che il Presidente della Regione, di concerto con l’Assessore regionale competente in materia di ambiente e risorse naturali, previo parere dell’ISPRA, adotti le misure di prevenzione e di intervento connesse alla gestione della presenza del lupo nel territorio regionale, potendone autorizzare il prelievo, la cattura e l’eventuale uccisione, al fine di proteggere la fauna e la flora selvatiche caratteristiche dei pascoli montani, di conservare i relativi habitat naturali, di assicurare la coesistenza degli animali predatori con l’allevamento tradizionale di montagna e di prevenire danni gravi, specificamente alle colture, all’allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque e ad altre forme di proprietà, nell’interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, o tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente. L’articolo stabilisce, inoltre, che la Regione trasmetta allo Stato le informazioni necessarie all’adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea, ai sensi dell’articolo 16 della direttiva “Habitat”.
Infine, gli articoli 2 e 3 recano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e la dichiarazione d’urgenza.
Disegno di legge regionale n. 40
Art. 1
(Misure di prevenzione e di intervento concernenti la specie lupo ai fini della conservazione e della gestione tradizionale dei pascoli di montagna)
- Il Presidente della Regione, di concerto con l’Assessore regionale competente in materia di ambiente e risorse naturali, con proprio decreto, previo parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), limitatamente alla specie Canis lupus, può autorizzare il prelievo, la cattura o l’uccisione di esemplari di detta specie, a condizione che non esistano altre soluzioni valide e che tali azioni non pregiudichino il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, della popolazione della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale. Tali azioni sono adottate al fine di proteggere la fauna e la flora selvatiche caratteristiche dei pascoli montani, di conservare i relativi habitat naturali, di assicurare la coesistenza degli animali predatori con l’allevamento tradizionale di montagna e di prevenire danni gravi, specificamente alle colture, all’allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque e ad altre forme di proprietà, nell’interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, o tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente.
- La Regione trasmette allo Stato le informazioni necessarie all’adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea, ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
Art. 2
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. All’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
Art. 3
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.